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Incendio e danneggiamento

11/04/2018


Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni (la relativa disciplina normativa è contenuta nell'articolo 423 del codice penale).
La pena è della reclusione da quattro a dieci anni (come prevede l'articolo 423 bis del codice penale, introdotto con la legge n. 353 del 21 novembre 2000) per chi cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento (ovvero, secondo la giurisprudenza, anche su estensioni di terreno a boscaglia, sterpaglia, macchia mediterranea, ecc.).
L’incendio consiste in un fuoco, aventi caratteristiche tali (vastità delle proporzioni delle fiamme, diffusività delle stesse, ossia tendenti a progredire ed espandersi, difficoltà di spegnimento, ecc.) da costituire un pericolo concreto o, comunque, reale per la pubblica incolumità, che rappresenta il bene giuridico tutelato dalle suddette normative.
Il danneggiamento (eventualmente) seguito da incendio, invece, è il delitto commesso da colui che, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa, propria od altrui, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio (articolo 424 del codice penale, che prevede la pena della reclusione da sei mesi a due anni, con aumento della pena se segue l'incendio).
Una persona, dunque, che cagiona un incendio, commette il reato di incendio (o di incendio boschivo), allorquando colui che si limita ad appiccare il fuoco ad una cosa commette il delitto (meno grave) di danneggiamento (eventualmente seguito da incendio), solo se sorge il pericolo di un incendio.
Per distinguere le due fattispecie criminose, occorre valutare tutte le circostanze di fatto dei singoli e particolari casi concreti.
Le fiamme particolarmente dirompenti, con evidente diffusività e, soprattutto, le difficoltà di spegnimento del fuoco, sono elementi che caratterizzano un incendio cagionato, mentre il mero pericolo di un incendio sarà da ritenere sussistente se la situazione di fatto (antecedente rispetto a quella che caratterizza il vero e proprio incendio) sembra potersi trasformare in un incendio in tempi brevi (anche e soprattutto a causa delle predette difficoltà di estinzione).
In altre parole, per potere ritenere sussistente un pericolo concreto di incendio, occorre valutare la eventuale probabilità, desunta dalle suddette circostanze fattuali, che il fuoco evolva in un vero e proprio incendio, anche in relazione all’oggetto del danneggiamento, eventualmente con l’ausilio di un perito.