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Legittima difesa e violazione di domicilio

11/04/2018


Commette violazione di domicilio chiunque s'introduce nell’abitazione altrui o in altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con l'inganno (cosi prevede l’articolo 614 del codice penale, che commina la pena della reclusione da sei mesi a tre anni; la pena è, invece, della reclusione da uno a cinque anni, se il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato).

La difesa legittima è disciplinata dall'articolo 52 del codice penale, che sancisce la non punibilità di chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Orbene, la normativa introdotta con la legge n. 59 del 2006 (modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all’autotutela in un privato domicilio) statuisce che, nei casi di violazione di domicilio, la suddetta proporzione è ritenuta sempre sussistente, se la persona offesa utilizza un’arma legalmente detenuta per difendere la propria (od altrui) incolumità, oppure per proteggere i propri (od altrui) beni, ma (in quest'ultimo caso) solo se vi è pericolo di aggressione.

In altre parole, la vittima può sempre utilizzare le armi per difendere la propria (od altrui) incolumità, mentre ha il potere di usarle, ai fini della difesa dei propri (od altrui) beni, solo se vi è pericolo di subire violenza alla persona.
È evidente che il predetto pericolo di aggressione è da ritenere, comunque, sussistente, allorquando l'autore del fatto reato risulta palesemente armato; altrimenti, i Giudici dovranno valutarne, caso per caso, la reale consistenza.
Giova ricordare che la difesa legittima può essere anche putativa.

Infatti, anche in caso di dubbio sulla esistenza della causa di giustificazione in questione, la punibilità è esclusa, ai sensi dell'articolo 530 comma 3 del codice di procedura penale.

In definitiva, occorre valutare la percezione, da parte della vittima, di dovere difendere l'incolumità, oppure della sussistenza di una situazione fattuale realmente caratterizzata da un concreto ed attuale pericolo di aggressione (solo per la difesa dei beni), al fine di potere considerare legittimo l'utilizzo delle armi, anche e soprattutto nei casi dubbi.