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Riforma Orlando ed estinzione dei reati

11/04/2018


L'articolo 1 della legge n. 103 del 23 giugno 2017 (cosiddetta riforma Orlando) ha introdotto nel codice penale l'articolo 162-ter: "estinzione del reato per condotte riparatorie".

La nuova normativa prevede che, nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite tutte le parti processuali, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito penale (il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale, ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo).

Prima della riforma Orlando, ai fini dell'estinzione del reato, l'imputato poteva solo chiedere alla persona offesa di rimettere la querela, eventualmente subordinando la remissione ad una pretesa risarcitoria.
Orbene, se la persona offesa decideva di non procedere alla remissione della querela, l'imputato non poteva domandare al giudice la declaratoria di estinzione del reato (ad esempio, nei casi in cui la persona offesa richiedeva, ai fini della remissione della querela e della conseguente estinzione di un reato non particolarmente grave o bagatellare, una somma di denaro, a titolo di risarcimento del danno morale, palesemente spropositata o, comunque, da ritenere eccessiva).
Ora, dopo l'introduzione dell'articolo 162-ter del codice penale, l'imputato può ottenere il proscioglimento per intervenuta estinzione del reato per condotte riparatorie, anche in mancanza della remissione della querela.

L'imputato, infatti, ha la facoltà di non accettare proposte transattive eccessivamente onerose o palesemente sproporzionate rispetto alla reale consistenza e gravità del reato, in quanto solo il giudice decide se dichiarare l'avvenuta estinzione del reato, ritenendo le condotte riparatorie idonee ai fini della integrale riparazione del danno e della eliminazione delle eventuali conseguenze pericolose, indipendentemente dalla quantificazione del risarcimento richiesto dalla persona offesa.