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Circolazione stradale e consumo di alcolici

11/04/2018


L'articolo 186 del nuovo codice della strada disciplina la guida sotto l'effetto dell'alcool.

Sono previste solo sanzioni amministrative, se il valore corrispondente al tasso alcolemico riscontrato è superiore a 0,5 g/l, ma non superiore a 0,8 g/l.

Vengono comminate, invece, le pene dell'arresto e dell'ammenda, se il tasso alcolemico è superiore a 0,8 g/l, con aumento delle predette sanzioni penali, se viene superata la soglia corrispondente a 1,5 g/l (è prevista anche l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie quali, ad esempio, la sospensione e la revoca della patente di guida, ecc.).

L'articolo 131 bis del codice penale, inserito dal d.ls n. 28 del 2015, ha introdotto la esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ("Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'eseguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133 primo comma del codice penale, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale").

Giova ricordare, dunque, stante il richamo alla predetta normativa, che il Giudice, anche ai fini delle valiutazioni della tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento, dovrà tenere conto di tutte le modalità dell'azione (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo, ecc.), della gravità del danno o del pericolo, nonché della intensità del dolo o del grado della colpa.

Orbene, anche secondo la giurisprudenza di legittimità (di recente, è stata pubblicata la sentenza n. 48843 del 2015 della quarta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione), la speciale causa di non punibilità prevista dall'articolo 131 bis del codice penale non è da ritenere incompatibile con la particolare disciplina del reato di guida sotto l'effetto dell'alcool.

In altre parole, può essere applicata l'esimente in questione, con riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, indipendentemente dalla entità del valore corrispondente al tasso alcolemico accertato in concreto.

Potrebbe, ad esempio, essere esclusa la punibilità per particolare tenuità del fatto, con riferimento alla contravvenzione in esame, nei confronti dell'automobilista (incensurato o che, comunque, non ha riportato condanne per lo stesso reato) che si pone alla guida di un veicolo dopo avere consumato bevande alcoliche, ma in una strada quasi deserta, alle prime ore del mattino, procedendo con velocità moderata, senza provocare incidenti o, comunque, senza arrecare danni o pericoli a terze persona, ecc. (anche se viene riscontrato un tasso alcolemico elevato).