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Droghe e circolazione stradale

11/04/2018


Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con le pene dell'arresto e dell'ammenda.

All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che è, invece, sempre revocata in caso di recidiva nel triennio.

Orbene, l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte del conducente di un veicolo non è sufficiente, ai fini della sussistenza del predetto reato, in quanto occorre una reale e concreta alterazione psico-fisica della persona.

In altre parole, secondo la prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, l'assunzione di droghe deve provocare la suddetta alterazione, da accertare prevalentemente tramite l'analisi dei cosiddetti indici sintomatici (occhi lucidi, problemi di reazione, lentezza dei riflessi, sonnolenza, equilibrio precario, eloquio sconnesso, andamento barcollante, eccessivo entusiasmo, guida scorretta, guida a zig-zag, guida incerta, ecc.), altrimenti la contravvenzione non sussiste.

Tale principio è stato ribadito dalla quarta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 3623/2016.

Occorre, dunque, ai fini del giudizio di responsabilità penale, provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ma che l'agente abbia guidato in stato di alterazione, causato da tale assunzione.

In definitiva, l'automobilista non commette alcun reato se, dopo avere assunto sostanze proibite, non è realmente alterato.

Il confine, però, tra la "alterazione psico-fisica" e la "normalità" del comportamento complessivo del guidatore drogato, sovente, può risultare labile e difficle da delineare.

In questi casi, i Giudici dovranno valutare ed analizzare attentamente la sussistenza e la consistenza in concreto degli indici sintomatici, evidenziandone la eventuale particolare gravità, al fine di non creare ingiuste disparità di trattamento.