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Abusi edilizi e confisca

11/04/2018


L'art. 240 del Codice Penale disciplina la confisca, quale misura di sicurezza patrimoniale.

Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonchè delle cose che ne sono il prodotto o il profitto (confisca facoltativa); è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prezzo del reato, nonchè in altri casi particolari espressamente previsti dalla suddetta normativa (confisca obbligatoria).

La giurisprudenza italiana (di merito e di legittimità) ha sovente sostenuto l'applicabilità della confisca, anche nel caso dell'accertamento, solo formale, della responsabilità penale, ossia senza l'effettiva condanna ad una determinata pena.

A titolo esemplificativo, secondo tale orientamento, nel caso della prescrizione del reato, è configurabile la confisca, se la parte motiva della sentenza contiene, comunque, il riferimento alla sussistenza della responsabilità penale.

Orbene, la Corte Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (con la sentenza datata 20 Gennaio 2009, nel caso Fondi contro Italia) ha statuito, con riferimento ai reati edilizi, che la confisca può essere applicata, solo ed esclusivamente nel caso di condanna reale, ossia a seguito dell'accertamento sostanziale della responsabilità penale con contestuale irrogazione di una sanzione penale.

In buona sostanza, nel caso di proscioglimento, con qualsiasi formula (assoluzione, estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ecc.), è esclusa l'applicabilità della confisca che, in ogni caso, a parere dei Giudici di Strasburgo, costituisce una vera e propria pena (in particolare, una pena accessoria).

I principi fondamentali sottesi alla suddetta decisione della Corte Europea sono quelli del "nulla poena sine lege" e della "protezione della proprietà" (articolo 1 della CEDU).

In conclusione, con riferimento ai processi penali, una persona non può subire la privazione definitiva di un bene di proprietà privata, legalmente detenuto, in mancanza di una condanna effettiva, ossia senza la concreta irrogazione di una pena.