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Etilometro e leasing

11/04/2018


Nei casi più gravi di guida in stato di ebbrezza alcolica (ad esempio, quando il tasso alcolemico supera la soglia dell'1,5 g/l, con contestuale sinistro stradale, ecc.) il Codice della Strada prevede, oltre alla revoca della patente di abilitazione alla guida, la confisca obbligatoria del veicolo, salvo che appartenga a terzi estranei al reato.

Cosa accade se il veicolo è oggetto di un contratto di leasing (o locazione finanziaria)?
Prima dell'intervento delle Sezioni Unite penali della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 14484 del 17 aprile 2012), la giurisprudenza di merito, sovente, ha ritenuto confiscabile il veicolo in leasing, in quanto il concetto di "appartenenza" (a terzi estranei al reato) non sarebbe sovrapponibile a quello di "proprietà privata", sulla base della normativa contenuta nel Codice Civile.

In altre parole, alla società concedente non apparterrebbe il veicolo locato, in quanto quest'ultimo risulterebbe nella sostanziale disponibilità giuridica del solo locatario, ossia del reale utilizzatore del mezzo (in pratica, il veicolo sarebbe, solo formalmente, di proprietà del locatore).

Le Sezioni Unite, in definitiva, sostengono la coincidenza dei concetti di "proprietà" ed "appartenenza", anche se considerano decisiva, ai fini della non configurabilità della confisca, la assoluta e reale estraneità al reato del terzo proprietario del veicolo.

La condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica non comporta, dunque, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo oggetto del contratto di leasing, stante la sicura estraneità al reato della società concedente.