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Processo penale e spese di giustizia

22/02/2019

L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale.

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (cosiddetto “patteggiamento”), quando la pena irrogata non supera i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento (con contestuale previsione di altri benefici, quali, ad esempio,  l’estinzione del reato dopo due o cinque anni a determinate condizioni, l’inapplicabilità delle pene accessorie, la limitata configurabilità della confisca, ecc.).

Il patteggiamento, però, non comporta l’esonero dal pagamento delle spese per il mantenimento in carcere, durante la (eventuale) custodia cautelare.

La Corte di Cassazione (sentenza n. 50314 del 07 novembre 2018, sezione penale quarta) evidenzia la distinzione tra le spese processuali penali e le spese di mantenimento dei detenuti, basandosi sul contenuto del testo unico in materia di spese di giustizia (D.p.r. n. 115/2002).

Sulla base della predetta normativa, infatti, si procede al recupero delle spese di mantenimento in carcere dei detenuti, oltre che delle spese per la custodia dei beni sequestrati, anche in caso di patteggiamento.

Gli oneri di mantenimento in carcere (come affermato nella parte motiva della predetta sentenza della Suprema Corte di Cassazione) non rientrano “nel novero dell'esenzione prevista dalla disciplina premiale in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, che è limitata ai soli esborsi sostenuti per lo sviluppo dell'iter processuale”.