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Le perquisizioni, sentenza della Corte Europea

19/10/2018

Immagine dell'articolo Le Perquisizioni, Sentenza Della Corte Europea redatto dall'avvocato Massimiliano nicolai di CerviaL'articolo 352 del codice di procedura penale stabilisce che, "nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso".

La Corte Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, con la sentenza emessa in data 27/09/2018, dalla prima sezione camera semplice, in merito al ricorso n. 57278 del 2011, ha statuito che il sistema giuridico italiano non prevede garanzie sufficienti contro possibili abusi di potere o atti arbitrari, da parte delle autorità pubbliche, con conseguente violazione dell'articolo 8 della Convenzione (paragrafo uno: "ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza").

Nel caso di specie, si trattava di una perquisizione effettuata dalle autorità fiscali italiane (Guardia di finanza) in una casa privata di proprietà di un cittadino avente doppia cittadinanza (italiana e tedesca), che viveva in Germania iscritto all'Aire, in un procedimento penale aperto con la contestazione di reati tributari.

La Corte Europea, nella parte motiva della predetta sentenza, precisa che vi era stata una intensa violazione del diritto del ricorrente al rispetto del suo domicilio, tale da non essere conforme all'articolo 8 della CEDU (paragrafo due: "non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale o la protezione dei diritti e delle libertà altrui"), in quanto l'indagine penale era appena iniziata ed il ricorrente non aveva avuto il beneficio dell'effettiva supervisione richiesta da uno Stato di diritto in una società democratica.

In precedenza, nell'ultimo dei giudizi interni, la Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto la perquisizione non era stata seguita da alcun sequestro, sancendo la sostanziale impossibilità di contestare ed impugnare un provvedimento di mera perquisizione, ossia in assenza di una successiva misura cautelare reale.

In buona sostanza, i giudici europei rilevano che nessun giudice italiano aveva vagliato la legittimità e/o la necessità di un mandato (compiutamente motivato), al fine di potere procedere alla perquisizione dell'abitazione del ricorrente, sottolineando che la legge italiana non prevede garanzie sufficienti, con riferimento ad eventuali abusi, neanche nella prospettiva di una richiesta di risarcimento dei danni subiti da coloro che subiscono una perquisizione illegale.