Condividi su:
Stampa articolo

Convivenza more uxorio e mantenimento dei figli

19/06/2018


Per quanto riguarda la violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, l'articolo 570 bis del codice penale sancisce che le pene previste dall'articolo 570 del codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare: reclusione fino ad un anno o multa da euro 103 a euro 1.032) si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

La suddetta nuova fattispecie di reato è stata introdotta dal decreto attuativo n. 21/2018 della legge delega n. 103/2017, che, inoltre, ha abrogato l'art. 12 sexies della legge n. 898/1970 e l'art. 3 della legge n. 54/2006.

L'articolo 570 bis espressamente fa riferimento, quale autore materiale della condotta criminosa, solo al "coniuge" e non anche al convivente (o ex convivente).

Il Tribunale penale di Treviso, con una recentissima pronuncia (depositata nel mese di maggio del 2018) ha affermato che l'articolo 570 bis non si applica all'ex convivente (che non onora gli obblighi di assistenza familiare), il quale, però, rimane penalmente perseguibile, sulla base dell’articolo 570 del codice penale, che punisce colui che "abbandonando il domicilio domestico, o comunque, serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale".

Il vincolo di solidarietà familiare non riguarda solo la famiglia fondata sul matrimonio, "ma anche la famiglia di fatto ed è destinato a protrarsi anche dopo la cessazione della convivenza tra i genitori".

Orbene, il soggetto attivo del reato previsto e punito dall'articolo 570 del codice penale ("chiunque…") può, ovviamente, essere rappresentato anche dal genitore non coniugato (convivente o ex convivente) e non solo dal genitore coniugato (soggetto attivo del reato previsto e punito dall’articolo 570 bis del codice penale).

In conclusione, a seguito della entrata in vigore dell'articolo 570 bis del codice penale, non vi è stata alcuna depenalizzazione, con riferimento alla posizione del convivente o dell'ex convivente, tramite l'interpretazione (costituzionalmente orientata) ed applicazione dell'articolo 570 del codice penale, che tutela anche la famiglia di fatto.