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Processo penale lungo e diritto all'indennizzo

23/05/2018


La Corte Costituzionale (con la sentenza n. 88 del 26/07/2018) ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge n. 89 del 2011 (cosiddetta Legge Pinto), in quanto non prevede la possibilità di proporre la domanda di equa riparazione, anche nel corso del procedimento penale (o civile o amministrativo) in cui è maturato il ritardo irragionevole.

L'intervento della Consulta era stato sollecitato, con quattro ordinanze interlocutorie, dalla Suprema Corte di Cassazione.

La suddetta norma,  ora censurata, nel significato divenuto ormai "diritto vivente", condizionava, a pena di inammissibilità, la proponibilità della domanda in questione, alla definizione del processo.

In precedenza, la Corte Costituzionale, analizzando una questione analoga (con la sentenza n. 30 del 2014) aveva sollecitato l'intervento del legislatore, considerando il differimento della domanda un pregiudizio all'effettività del rimedio.

In buona sostanza, rinviare alla conclusione della causa l'unico strumento "riparatorio" rende irragionevole una disciplina tesa a garantire un diritto.

Trattasi di incostituzionalità, non sanabile in via interpretativa, in quanto la relativa normativa concerne diritti fondamentali della persona, come più volte confermato anche dalla Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

I Giudici della Corte Costituzionale sostengono che "…spetterà da un lato, ai giudici comuni trarre dalla decisione i necessari corollari sul piano applicativo avvalendosi degli strumenti ermeneutici a loro disposizione; e dall'altro, al legislatore provvedere eventualmente a disciplinare, nel modo più sollecito e opportuno, gli aspetti che apparissero bisognevoli di apposita regolamentazione…".

In ogni caso, sarebbe sempre auspicabile un intervento risolutivo del legislatore, anche e soprattutto per evitare disparità di trattamento.