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Niente carcere fino a quattro anni

01/08/2018


La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 41 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 656 comma 5 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedeva, al fine di ottenere la misura alternativa al carcere dell'affidamento in prova al servizio sociale, la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva da espiare in concreto, anche quale residuo di una eventuale maggiore pena complessiva, solo se non superiore ad anni tre e non, invece, ad anni quattro.

La decisione della Consulta è stata motivata da una evidente esigenza di coordinamento sistematico tra diverse normative vigenti, soprattutto a seguito della entrata in vigore del Decreto Legge n. 146 del 2013, che ha elevato da anni tre ad anni quattro il limite di pena detentiva da eseguire, che consente al condannato di chiedere l'ammissione al beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario.

In buona sostanza, la Corte Costituzionale sostiene che il mancato raccordo tra i due suddetti limiti di pena detentiva da espiare, comporterebbe la violazione dell'articolo 3 della Carta Costituzionale ( "Tutti i cittadini... sono eguali davanti alla legge..." ).

Ora si pone un problema analogo, anche con riferimento alla disciplina normativa prevista per le misure cautelari personali coercitive.

L'articolo 275 comma 2 bis del codice di procedura penale stabilisce, infatti, che non si può applicare la misura della custodia cautelare in carcere, se il Giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata in concreto non sarà superiore ad anni tre.

Orbene, una persona (che potrebbe essere condannata ad una pena detentiva inferiore ad anni quattro, ma superiore ad anni tre) può correre il rischio di subire la custodia cautelare in carcere, nonostante la successiva possibile ineseguibilità della condanna in regime carcerario.

Occorre, dunque, un provvedimento urgente del legislatore, anche per evitare ulteriori disparità di trattamento.